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Certificato camerale di iscrizione alla CCIAA
17,00 € IVA Escl.
📄 Digitale in 2 ore / Cartaceo in 4 giorni
Certificato camerale online (certificato di iscrizione alla CCIAA): documento con valore legale che certifica le informazioni camerali dell’impresa. Disponibile in versione ordinaria, storica e artigiano.
- ⚖️ Valore legale di certificazione — su carta filigranata con bollino
- 📧 Versione digitale via email in 2 ore, cartacea in 4 giorni
- 🔒 Pagamento sicuro: carta, PayPal, bonifico
Certificato Camerale Online: documento con valore legale dalla Camera di Commercio
Hai bisogno di un documento con valore legale di certificazione della Camera di Commercio? Con VisuraSI puoi richiedere il certificato camerale online e riceverlo in versione digitale via email in 2 ore oppure in versione cartacea su carta filigranata in 4 giorni, senza abbonamento e senza SPID.
Il certificato camerale (detto anche certificato di iscrizione alla CCIAA) è il documento ufficiale rilasciato dalla Camera di Commercio che certifica con valore legale le informazioni dell’impresa iscritte al Registro Imprese. A differenza della visura camerale, il certificato ha pieno valore di certificazione ed è rilasciato su carta filigranata con bollino di autenticità.
- Documento con valore legale di certificazione
- Disponibile in versione ordinaria, storica e artigiano
- Versione digitale in 2 ore, cartacea in 4 giorni
- Carta filigranata con bollino di autenticità
- Validità 6 mesi dalla data di rilascio
- Servizio attivo 24/7, festivi inclusi
- Pagamenti sicuri: carta, PayPal, bonifico
Cos’è il certificato camerale
Il certificato camerale è il documento a valore legale rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che certifica ufficialmente i dati dell’impresa iscritti al Registro Imprese. È stampato su carta filigranata con bollino di autenticità che assolve i diritti di segreteria.
Il certificato camerale viene richiesto quando è necessario un documento con valore di certificazione, ad esempio per:
- Partecipazione a gare d’appalto e bandi pubblici
- Pratiche bancarie e finanziarie che richiedono certificazione
- Atti notarili, stipula di contratti e operazioni societarie
- Pratiche presso enti pubblici, tribunali e pubbliche amministrazioni
- Richieste di finanziamenti e contributi
- Rapporti commerciali internazionali che richiedono documenti certificati
Tipologie di certificato camerale
Il certificato camerale è disponibile in tre versioni:
Certificato camerale ordinario (di iscrizione)
Il certificato camerale ordinario è la versione certificata della visura camerale. Riporta i dati attuali dell’impresa alla data della richiesta: riferimenti d’iscrizione, sede legale, partita IVA, oggetto sociale, capitale sociale, titolari e soci con relative quote, amministratori, attività, albi, ruoli e licenze.
Certificato camerale storico
Il certificato camerale storico contiene tutte le informazioni dell’impresa a partire dalla data della sua prima costituzione (o dal 1990 se antecedente), con lo storico completo di tutte le variazioni intervenute nel tempo.
Certificato camerale artigiano
Il certificato camerale artigiano è dedicato alle imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane. Contiene: riferimenti d’iscrizione, numero albo artigiani, attività svolta e titolari.
| Tipologia | Contenuto | Consegna digitale | Consegna cartacea |
|---|---|---|---|
| Ordinario | Dati attuali dell’impresa | ⚡ 2 ore | 📦 4 giorni |
| Storico | Dati attuali + storia dalla costituzione | ⚡ 2 ore | 📦 4 giorni |
| Artigiano | Dati impresa artigiana + numero albo | ⚡ 2 ore | 📦 4 giorni |
Il certificato camerale ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Quali informazioni contiene il certificato camerale
Il certificato camerale di iscrizione attesta ufficialmente i seguenti dati dell’impresa:
- Riferimenti d’iscrizione: numero REA, data iscrizione al Registro Imprese
- Sede legale: indirizzo completo della sede dell’impresa
- Partita IVA e codice fiscale
- Oggetto sociale: descrizione dell’attività svolta
- Capitale sociale: importo versato e deliberato
- Titolari e soci: elenco con relative quote di partecipazione
- Amministratori: cariche amministrative e poteri
- Attività, albi, ruoli e licenze
Differenza tra visura camerale e certificato camerale
| Caratteristica | Visura Camerale | Certificato Camerale |
|---|---|---|
| Valore legale | ❌ Documento informativo | ✅ Valore di certificazione |
| Supporto | PDF digitale | Carta filigranata + bollino |
| Validità temporale | Nessuna scadenza formale | 6 mesi dal rilascio |
| Consegna | 5 minuti | 2 ore (digitale) / 4 giorni (cartaceo) |
| Requisiti | Nessuno | Diritto annuale in regola |
Come richiedere il certificato camerale online
Richiedere il certificato camerale online su VisuraSI è semplice e veloce:
Cerca l’impresa
Denominazione, P.IVA, ragione sociale o nome titolare
Scegli la tipologia
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Ricevi il certificato
Digitale in 2 ore o cartaceo in 4 giorni
Non serve SPID, non serve abbonamento. Richiedi il certificato camerale e ricevi il documento con valore legale direttamente online.
Per chi è disponibile il certificato camerale
Il certificato camerale può essere richiesto per tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio appartenenti alle categorie Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Non è disponibile per:
- Liberi professionisti iscritti ad Albi Professionali (avvocati, ingegneri, medici, ecc.)
- Associazioni sportive
- Soggetti non iscritti al Registro Imprese
- Imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale CCIAA
Domande frequenti sul certificato camerale
Cos’è il certificato camerale?
Il certificato camerale è il documento con valore legale di certificazione rilasciato dalla Camera di Commercio. A differenza della visura camerale (documento informativo), il certificato è stampato su carta filigranata con bollino di autenticità e ha pieno valore legale.
Qual è la differenza tra visura camerale e certificato camerale?
Le informazioni contenute sono molto simili. La differenza principale è che il certificato camerale ha valore legale di certificazione, mentre la visura camerale è un documento informativo senza valore certificativo. Inoltre il certificato è rilasciato su carta filigranata.
Quanto dura la validità del certificato camerale?
Il certificato camerale ha una validità di 6 mesi dalla data del suo rilascio.
In quanto tempo ricevo il certificato camerale?
La versione digitale viene consegnata via email entro 2 ore dal pagamento. La versione cartacea su carta filigranata viene consegnata in 4 giorni lavorativi. Servizio attivo 24/7.
Cosa succede se l’impresa non è in regola con il diritto annuale?
Il certificato camerale viene rilasciato solo alle imprese in regola con il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio. In caso di irregolarità, non sarà possibile evadere il certificato fino alla regolarizzazione della posizione.
Quali dati servono per richiedere il certificato camerale?
È sufficiente uno dei seguenti dati: denominazione dell’impresa, nome e cognome del titolare (per imprese individuali), partita IVA o ragione sociale.
Serve lo SPID per richiedere il certificato camerale?
No, con VisuraSI non serve SPID. Puoi acquistare il certificato camerale direttamente online con carta di credito, PayPal o bonifico.
| Formato |
File scaricabile ,Stampa fisica |
|---|
È possibile scegliere una o più diciture da stampare a chiusura del certificato.
La dicitura di default se si sceglie l'esenzione dal bollo è la Chiusura di tipo L (Esenzione da marca da bollo generica).
Chiusura di tipo A. INPS E INAIL.
Il presente certificato si rilascia in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.
642 e successive modificazioni. L'eventuale uso per fini diversi ricade sotto la personale
responsabilità dell'utente.
N.B. La certificazione riportante in calce tale dichiarazione potrà essere usata esclusivamente in atti
e documenti da presentarsi agli enti gestori delle assicurazioni sociali obbligator
Chiusura di tipo B. RIMBORSO TRIBUTI.
Si rilascia in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 38 delD.P.R. 26/10/1972 n. 633 e del
D.P.R. 955/82 tabella allegato B art. 5 per uso rimborso Iva. L'eventuale uso per fini diversi ricade
sotto la personale responsabilità dell'utente.
N.B. La certificazione riportante in calce tale dichiarazione viene richiesta in allegato a istanze di
rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR, ICI, ICIAP,
IRAP, ecc.), con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi da parte del contribuente.
Chiusura di tipo C. FINANZIAMENTI.
Il presente certificato si rilascia in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi della legge 16/09/1960 n. 1016 art. 7, per uso finanziamento a medio termine al commercio. L'eventuale uso per fini diversi ricade sotto la personale responsabilità dell'utente.
N.B.: La certificazione riportante in calce tale dichiarazione viene richiesta dagli Istituti ed Enti
finanziatori (quali: I.SV.E.I.MER, I.R.FI.S., C.I.S., ecc…) per gli atti, contratti e formalità relative alla concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella
propria zona di competenza, senza il contributo dello Stato, per la realizzazione di programmi di
apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie
necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, nonché per la formazione di<br />scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi
stessi. I finanziamenti di cui sopra possono essere estesi anche all'acquisto dei locali nei quali
l'impresa commerciale svolge la sua attività, allorché l'acquisto stesso risulti utile in relazione del
programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento è richiesto.
Chiusura di tipo D. FINANZIAMENTI.
Il presente certificato si rilascia in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 29/09/1973 n.
601 artt. 15 e 16 per le operazioni di credito. L'eventuale uso per fini diversi ricade sotto la
>personale responsabilità dell'utente.
N.B.: La certificazioneriportante in calce tale dichiarazione viene richiesta per le operazioni relative
ai finanziamenti a medio e lungo termine, effettuate da aziende e istituti di credito che esercitano il<br />credito a medio e lungo termine. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/73, si considerano a medio e
lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto
mesi. Rientrano nell'ambito dell'esenzione anche le operazioni relative ai finanziamenti di
qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da
aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
-
-
- 1. Credito per il lavoro italiano all'estero di cui al R.D.L. 15 dicembre 1923, n. 3148;
- 2. Credito all'artigianato di cui al D. Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla L. 25 luglio 1952, n.
949; - 3. Credito alla cooperazione, di cui al D. Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1421, e alla L. 12 marzo
1968, n. 386; - 4. Credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, numero 819;
- 5. Credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
- 6. Credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio
1952, n. 949; - 7. Credito peschereccio d'esercizio (art. 4, L. 28 agosto 1989, n. 302).
-
Chiusura di tipo E. FINANZIAMENTI.
Il presente certificato si rilascia in esenzione dell'imposta di bollo per esenzione fiscale di cui alla
legge 22/07/1966 n. 614 e successive modifiche. L'eventuale uso per fini diversi ricade sotto la
personale responsabilità dell'utente.
N.B.: La certificazione riportante in calce tale dichiarazione viene richiesta per l'accesso al credito a
medio termine mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato riservato ai settori
agricolo, industriale, artigianale, turistico e alberghiero operanti nelle zone dichiarate depresse
dell'Italia settentrionale e centrale da un apposito Comitato interministeriale.
Chiusura di tipo F. NO PROCEDURE CONCORSUALI CORRENTI.
Dagli atti dell'ufficio la suddetta impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o
di amministrazione controllata.
N.B.: vedere nota chiusura G.
Chiusura di tipo G. NO PROCEDURE CONCORSUALI STORICHE.
Si dichiara inoltre che a carico della predetta ditta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o
amministrazione controllata.
N.B.: Le chiusure di tipo F e G riguardano entrambe la dichiarazione di assenza di procedure
concorsuali. Tale dichiarazione viene rilasciata esclusivamente dal Registro delle imprese nella cui
circoscrizione l'impresa ha la propria sede legale. Le dichiarazioni non riguardano l'assenza di
procedure in corso, la cui certificazione può essere rilasciata solo dalla Cancelleria dei Fallimenti del
Tribunale competente per territorio. La certificazione riportante in calce una delle due dichiarazioni
viene normalmente richiesta per la partecipazione alle gare di appalto, per uso rimborsi tributari,
per la concessione di mutui e finanziamenti, per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, ecc.
Chiusura di tipo H. TRIBUTI ONLUS.
Si rilascia in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 04.12.1997 n. 460 relativo al "Riordino della disciplina tributaria ONLUS.
Chiusura di tipo I. PRODOTTI PETROLIFERI.
Il presente certificato si rilascia in esenzione dell'imposta di bollo per la concessione di prodotti
petroliferi agevolati di cui al D.M. 68/83.
Chiusura di tipo L. ESENZIONE GENERICA.
A richiesta dell'interessato si rilascia il presente certificato in esenzione dell'imposta di bollo per gli
usi consentiti dalla legge. L'eventuale uso per fini diversi ricade sotto la personale responsabilità
dell'utente.
Chiusura di tipo M. ESTERO.
Ai sensi dell'art.40 del dpr 28.12.2000, n. 445 il presente certificato e' rilasciato solo per l'estero.
