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Titolare effettivo: cosa cambia dal 23 luglio 2026

titolare effettivo 2026

La Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2026 ha portato una novità che riscrive le regole del gioco per chiunque lavori con le verifiche antiriciclaggio. Il decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, pubblicato nella Serie Generale n. 156, recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 e ridisegna l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese italiane.

Dal 23 luglio 2026 non sarà più come prima. Cambia chi può consultare le informazioni, cambiano i presupposti per farlo, cambia il perimetro di ciò che si può vedere. E chi si occupa di due diligence, adeguata verifica della clientela o semplicemente di controlli su fornitori dovrà adeguare rapidamente le proprie procedure interne.

Cosa prevede il decreto 122/2026

Il provvedimento interviene principalmente su due fonti normative: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero il testo unico antiriciclaggio, e il regolamento del MEF 11 marzo 2022, n. 55, che disciplina in dettaglio la sezione autonoma e la sezione speciale del Registro delle imprese dedicate ai titolari effettivi.

La direttiva europea recepita è la cosiddetta AMLD6, parte del pacchetto AML/CFT approvato a Bruxelles nel 2024 dopo anni di negoziati. L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare la trasparenza sui reali beneficiari economici delle società e allo stesso tempo garantire la protezione dei dati personali, dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del novembre 2022 che aveva bocciato l’accesso pubblico indiscriminato.

Il nodo dell’accesso alle informazioni

Il cuore della riforma sta qui. Il legislatore italiano ha dovuto trovare un equilibrio tra la lotta al riciclaggio e i diritti fondamentali dei soggetti censiti nel registro. Il risultato è un sistema a cerchi concentrici, dove ciascuna categoria di richiedente ha regole proprie.

Le autorità pubbliche mantengono l’accesso più ampio e diretto. Parliamo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia, dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia e delle autorità di vigilanza di settore. Per loro, nessuna limitazione operativa nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

Chi altro può consultare i dati

I soggetti obbligati, cioè banche, intermediari finanziari, professionisti come commercialisti e notai, revisori legali, prestatori di servizi relativi a società e trust, conservano la possibilità di accedere alle informazioni ma con procedure più strutturate. La consultazione deve essere collegata a un’operazione concreta di adeguata verifica della clientela, non generica.

Le novità più rilevanti riguardano però il pubblico generico e la stampa. La direttiva 2024/1640 introduce il concetto di legittimo interesse per giornalisti, ricercatori accademici, organizzazioni della società civile impegnate nella lotta al riciclaggio. Chi rientra in queste categorie potrà accedere ai dati presentando una richiesta motivata, valutata dalla Camera di Commercio competente.

Il ruolo delle Camere di Commercio

Unioncamere e le singole CCIAA territoriali dovranno gestire un flusso di istanze completamente nuovo. Non basterà più pagare i diritti di segreteria: servirà dimostrare i presupposti dell’accesso, e le Camere avranno il compito di verificarli. Verranno predisposti moduli specifici e canali telematici dedicati, con termini di risposta fissati dal regolamento MEF aggiornato.

Per le imprese e i professionisti che utilizzano abitualmente la visura camerale per verifiche ordinarie sulle controparti commerciali, le procedure standard restano invariate. La visura ordinaria continua a fornire tutti i dati storicamente disponibili sulla compagine sociale e sugli amministratori. Cambia invece la porzione di informazioni relative al titolare effettivo, che è concetto giuridico distinto dalla mera partecipazione formale.

Titolare effettivo: perché è diverso dal socio

Vale la pena ricordare la distinzione, perché sfugge spesso anche agli operatori esperti. Il socio è chi risulta nella visura camerale come intestatario di quote o azioni. Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’entità giuridica, anche attraverso catene societarie complesse, fiduciarie estere o accordi parasociali.

La sezione autonoma del Registro delle imprese, istituita proprio per censire questi soggetti, contiene informazioni che le semplici visure non hanno mai riportato: percentuali di controllo indiretto, modalità di esercizio del controllo, eventuali strutture fiduciarie sovrastanti. È qui che il decreto 122/2026 interviene con più forza.

Impatto pratico per aziende e professionisti

Chi svolge attività di due diligence su fornitori, partner commerciali o soggetti da acquisire dovrà rivedere le proprie procedure. Le richieste di accesso alla sezione autonoma andranno motivate in modo più rigoroso, con documentazione a supporto quando si opera al di fuori dell’ambito strettamente antiriciclaggio.

Per le verifiche di solidità economica e affidabilità commerciale, restano pienamente accessibili strumenti come il report aziende e la visura bilancio, che forniscono un quadro patrimoniale ed economico indipendente dalla titolarità effettiva in senso stretto. Anche la visura protesti continuerà a operare secondo le regole attuali, essendo una banca dati distinta.

Le sanzioni per omessa o falsa comunicazione

Il decreto rafforza anche l’apparato sanzionatorio. Le imprese che omettono la comunicazione dei dati sul titolare effettivo, o li trasmettono in modo inesatto, rischiano sanzioni amministrative pecuniarie di importo significativo, oltre a possibili profili penali quando la falsità è dolosa. La responsabilità ricade sull’organo amministrativo, che deve attivarsi anche in caso di variazioni successive alla prima iscrizione.

Attenzione però: le tempistiche di aggiornamento sono strette. Ogni variazione rilevante nella catena di controllo va comunicata entro trenta giorni. Un cambio di quote in una holding estera che modifica la percentuale di controllo indiretto sulla società italiana fa scattare l’obbligo.

Cosa fare adesso

Se sei un imprenditore, verifica subito che la comunicazione del titolare effettivo depositata al Registro delle imprese sia aggiornata e riflette la situazione reale al 23 luglio 2026. Un controllo interno preventivo costa poco e evita contestazioni.

Se sei un professionista o un soggetto obbligato, aggiorna le procedure di adeguata verifica prima dell’entrata in vigore. Le check-list interne, i moduli di raccolta dati e le motivazioni standard per l’accesso alla sezione autonoma vanno rivisti alla luce del nuovo perimetro. Se hai bisogno di verificare la posizione di una controparte, la visura camerale ordinaria resta il primo passo, da integrare con approfondimenti specifici quando l’operazione lo richiede.