Il registro imprese è diviso in una sezione ordinaria e in diverse sezioni speciali (inizialmente erano previste 4 sezioni speciali successivamente accorpate a partire dal 1998; leggi successive hanno poi aumentato il numero delle sezioni speciali.
Sezione ordinaria
Nella sezione ordinaria si iscrivono:
- imprenditori individuali esercenti imprese commerciali di non modeste dimensioni (ex art.2195 c.c.);
- società di persone (tranne la società semplice);
- società di capitali;
- consorzi fra imprenditori con attività esterna;
- i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia (G.E.I.E.);
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;
- le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione, ovvero l’oggetto principale della loro attività;
L’iscrizione alla sezione ordinaria produce effetti di pubblicità legale dichiarativa per tutti gli imprenditori iscritti[2] eccetto le società di capitali, per le quali l’iscrizione ha effetto di pubblicità legale costitutiva.
Sezione speciale
Alla I sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:
Nella II sezione speciale si iscrivono:
- società tra professionisti (società tra avvocati)
La III sezione speciale è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo:
- società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette
La IV sezione speciale è destinata invece alle imprese sociali (Art. 5 D.Lgs. 155/2006):
- Le organizzazioni private qualificabili come “imprese sociali” ai sensi del D. Lgs. 155/2006 sono tenute ad iscriversi nella sezione speciale delle imprese sociali.
Nella V ed ultima sezione speciale vanno iscritti:
- Gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall’italiano
Art. 2250 c.c. (come modificato dall’art. 42 della legge 88/2009) Le società di capitali hanno la facoltà di pubblicare in questa sezione speciale la versione in lingua comunitaria diversa dall’italiano degli atti iscritti o depositati nel registro imprese. L’efficacia di questo adempimento è asimmetrica: la società non può opporre a terzi le eventuali difformità tra la versione italiana e quella in lingua straniera, mentre i terzi possono avvalersene (in sostanza, i terzi possono scegliere tra le due versioni quella per essi più vantaggiosa).
L’iscrizione alla sezione speciale ha effetti di pubblicità notizia per tutte le imprese eccetto le società semplici esercenti attività agricola e gli imprenditori agricoli individuali anche piccoli (d.lgs. 228/2001)
Fonte Wikipedia