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Pignoramento di beni mobiliari: quali sono esclusi

Pignoramento di beni mobiliari: quali sono esclusi

Forse non lo sapete, ma esistono specifiche cose escluse dal pignoramento di beni mobiliari, in quanto indispensabili per lo svolgimento della vita del debitore e dei suoi famigliari o perché dotate di valore affettivo o religioso. Vediamo quali.

Pignoramento di beni mobiliari: quando avviene

Il pignoramento assume una struttura diversa a seconda che abbia ad oggetto beni immobili, mobili e crediti. Quando si parla di pignoramento mobiliare, il creditore procedente deve consegnare all’ufficiale giudiziario il titolo esecutivo ed il precetto debitamente notificati.

L’ufficiale giudiziario potrà dunque ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Il pignoramento disciplinato all’art. 513 c.p.c. ha per oggetto i beni mobili, il denaro e i titoli di credito.

I beni mobiliari esclusi dal pignoramento

I beni mobiliari impignorabili sono quelli che:

  • possiedono un certo valore interiore, morale e religioso, come le cose sacre, le cose che servono all’esercizio del culto e l’anello nuziale, ma anche le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
  • garantiscono il sostentamento proprio e delle persone della sua famiglia almeno per un mese, come i commestibili e i combustibili;
  • risultano indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi nella vita domestica. Tra questi rientrano, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli.

Inoltre, non si possono pignorare:

  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, e quelli impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

I beni mobiliari parzialmente pignorabili

L’art. 515 c.p.c., all’ultimo comma, specifica che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore sono parzialmente pignorabili. Possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.