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IVA agevolata al 10% per ristrutturazioni edilizie: guida completa

Due persone montano una lampada su una scala.

L’aliquota IVA agevolata al 10% rappresenta un’opportunità importante per chi esegue lavori di ristrutturazione edilizia. Questa agevolazione fiscale consente di risparmiare rispetto all’aliquota ordinaria del 22%, ma si applica solo in presenza di determinate condizioni. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e come utilizzarla correttamente nel 2025.

Cosa prevede la normativa

Il riferimento normativo principale è l’articolo 7 della Legge 488/1999. Secondo questa legge, l’IVA agevolata può essere applicata agli interventi di:

  • Manutenzione ordinaria;
  • Manutenzione straordinaria;
  • Restauro e risanamento conservativo;
  • Ristrutturazione edilizia.

Questi lavori devono essere effettuati su immobili residenziali appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusi gli A/10, ovvero gli uffici) e su relative pertinenze e parti comuni.

Quando e come si applica l’IVA agevolata

L’aliquota agevolata si applica principalmente ai contratti di appalto o d’opera, nonché ai contratti misti che comprendono fornitura e posa in opera. Tuttavia, non tutti i beni godono di questa agevolazione: è infatti necessario distinguere tra materiali ordinari e “beni significativi“.

Cosa sono i beni significativi

I beni significativi sono individuati dal Decreto 29 dicembre 1999 e comprendono:

  • Infissi interni ed esterni;
  • Caldaie;
  • Ascensori e montacarichi;
  • Apparecchi per condizionamento e riciclo dell’aria;
  • Videocitofoni;
  • Sanitari e rubinetteria;
  • Impianti di sicurezza.

Per questi beni, l’IVA al 10% si applica solo alla parte di valore che non supera il costo della manodopera. Il valore eccedente sarà invece soggetto all’aliquota ordinaria del 22%.

Esempio pratico

Supponiamo un intervento di ristrutturazione del bagno pari a 2.500 euro, suddivisi in:

  • 1.000 euro di manodopera;
  • 1.500 euro per l’acquisto di sanitari.

L’IVA al 10% si applicherà a 1.000 euro, mentre sui 500 euro eccedenti del valore dei sanitari sarà applicata l’IVA ordinaria al 22%.

Quando non si applica l’agevolazione

Non si può usufruire dell’IVA agevolata al 10% nei seguenti casi:

  • Se i materiali sono acquistati direttamente dal committente;
  • Se i materiali sono forniti da soggetti diversi da chi esegue i lavori;
  • Per prestazioni professionali (es. architetti, ingegneri);
  • Per prestazioni rese in subappalto.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con vari interpelli (es. n. 576/2020 e n. 10/2020), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione si applica anche a:

  • Interventi per l’efficientamento energetico del sistema di illuminazione;
  • Installazione di schermature solari funzionalmente autonome dagli infissi (tapparelle, scuri, veneziane, etc.).

Come emettere la fattura

Per usufruire dell’agevolazione, è necessario indicare in fattura:

  • Il valore complessivo della prestazione;
  • Il valore dei beni significativi;
  • L’aliquota IVA correttamente applicata a ciascuna parte.

Conclusioni

La normativa sull’IVA agevolata è vantaggiosa ma complessa. È fondamentale verificare la categoria catastale dell’immobile per assicurarsi di rientrare nei requisiti.

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