IVA agevolata al 10% per ristrutturazioni edilizie: guida completa
L’aliquota IVA agevolata al 10% rappresenta un’opportunità importante per chi esegue lavori di ristrutturazione edilizia. Questa agevolazione fiscale consente di risparmiare rispetto all’aliquota ordinaria del 22%, ma si applica solo in presenza di determinate condizioni. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e come utilizzarla correttamente nel 2025.
Cosa prevede la normativa
Il riferimento normativo principale è l’articolo 7 della Legge 488/1999. Secondo questa legge, l’IVA agevolata può essere applicata agli interventi di:
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia.
Questi lavori devono essere effettuati su immobili residenziali appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusi gli A/10, ovvero gli uffici) e su relative pertinenze e parti comuni.
Quando e come si applica l’IVA agevolata
L’aliquota agevolata si applica principalmente ai contratti di appalto o d’opera, nonché ai contratti misti che comprendono fornitura e posa in opera. Tuttavia, non tutti i beni godono di questa agevolazione: è infatti necessario distinguere tra materiali ordinari e “beni significativi“.
Cosa sono i beni significativi
I beni significativi sono individuati dal Decreto 29 dicembre 1999 e comprendono:
- Infissi interni ed esterni;
- Caldaie;
- Ascensori e montacarichi;
- Apparecchi per condizionamento e riciclo dell’aria;
- Videocitofoni;
- Sanitari e rubinetteria;
- Impianti di sicurezza.
Per questi beni, l’IVA al 10% si applica solo alla parte di valore che non supera il costo della manodopera. Il valore eccedente sarà invece soggetto all’aliquota ordinaria del 22%.
Esempio pratico
Supponiamo un intervento di ristrutturazione del bagno pari a 2.500 euro, suddivisi in:
- 1.000 euro di manodopera;
- 1.500 euro per l’acquisto di sanitari.
L’IVA al 10% si applicherà a 1.000 euro, mentre sui 500 euro eccedenti del valore dei sanitari sarà applicata l’IVA ordinaria al 22%.
Quando non si applica l’agevolazione
Non si può usufruire dell’IVA agevolata al 10% nei seguenti casi:
- Se i materiali sono acquistati direttamente dal committente;
- Se i materiali sono forniti da soggetti diversi da chi esegue i lavori;
- Per prestazioni professionali (es. architetti, ingegneri);
- Per prestazioni rese in subappalto.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con vari interpelli (es. n. 576/2020 e n. 10/2020), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione si applica anche a:
- Interventi per l’efficientamento energetico del sistema di illuminazione;
- Installazione di schermature solari funzionalmente autonome dagli infissi (tapparelle, scuri, veneziane, etc.).
Come emettere la fattura
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario indicare in fattura:
- Il valore complessivo della prestazione;
- Il valore dei beni significativi;
- L’aliquota IVA correttamente applicata a ciascuna parte.
Conclusioni
La normativa sull’IVA agevolata è vantaggiosa ma complessa. È fondamentale verificare la categoria catastale dell’immobile per assicurarsi di rientrare nei requisiti.
🔎 Vuoi sapere se il tuo immobile può beneficiare dell’IVA agevolata? Richiedi ora una visura catastale online con VisuraSì