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Bonus facciate 2020: regole e incentivi

Bonus facciate 2020: regole e incentivi

La nuova Legge di bilancio ha stabilito quali tipologie di interventi consentono l’accesso al bonus facciate 2020, nonché l’ammontare di detrazione spettante. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo scopo della detrazione è quello di “incentivare gli interventi edilizi al fine di migliorare il decoro urbano e conservare l’organismo edilizio, rispettando allo stesso tempo gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo inoltre interventi di sviluppo dell’efficienza energetica degli edifici“. Vediamo come funziona il Bonus facciate 2020.

Bonus facciate 2020: gli incentivi

La detrazione prevista per il Bonus facciate 2020 è del 90% ed è calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico. Può essere fatta valere sia ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia dell’imposta sul reddito delle società (IRES). La detrazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus facciate 2020: a chi spetta

I soggetti che possono accedere alla detrazione sono tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

Tra questi vi rientrano:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Sono invece esclusi, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, quei soggetti che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Quelli che, invece, sono titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ma possiedo anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possono utilizzare il Bonus facciate in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Bonus facciate 2020: requisiti

Come riportato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti beneficiari devono, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori:

  • possedere l’immobile in base ad un titolo idoneo, quale proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento;
  • detenere l’immobile in forza di un contratto di locazione, anche finanziaria o di comodato, regolarmente registrato, e aver ricevuto da parte del proprietario il consenso ad eseguire i lavori.

Posso accedere alla detrazione anche:

  • familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, a patto che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e siano intestatari dei bonifici;
  • acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a patto che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile;
  • chi esegue i lavori in proprio in riferimenti solo alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.

Bonus facciate 2020: tipologia di intervento

Come anticipato, gli interventi devono essere destinati al “recupero o restauro” della facciata esterna, da effettuare su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione, inoltre, spetta anche per:

  • le spese relative all’acquisto dei materiali, alla progettazione e alle altre prestazioni professionali connesse e richieste dal tipo di lavori;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

Nell’agevolazione non rientrano, quindi, gli interventi riguardanti edifici ancora in costruzioni oppure gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, “compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”