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Come cancellare un’ipoteca giudiziale: obblighi e diritti

Come cancellare un'ipoteca giudiziale

Prima di vedere come cancellare un’ipoteca giudiziale, capiamo prima cos’è un’ipoteca: in parole semplice, è un diritto reale di garanzia che consente di tutelare il creditore, attribuendogli il potere di espropriare specifici beni presenti nel patrimonio del debitore e oggetto della garanzia. Non tutte le ipoteche, però, sono uguali. E, soprattutto, c’è un momento ed un modo in cui è possibile cancellare un’ipoteca.

Cos’è un’ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale, o ipoteca da sentenza, è quella che il debitore non ha scelto volontariamente ma che viene decretata da un giudice, sollecitato da un creditore, perché il debitore non ha pagato. Se al mancato pagamento segue una condanna del giudice (ad esempio un decreto ingiuntivo), ecco che scatta l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Come cancellare un’ipoteca giudiziale: obblighi

L’ipoteca giudiziale è posta a garanzia di un credito, quindi dall’estinzione di quest’ultimo deriva l’estinzione anche dell’ipoteca. Tuttavia, estinzione e cancellazione non sono sempre coincidenti ed è bene non utilizzarli come sinonimi.

Può accadere infatti che il debitore abbia saldato l’obbligazione ma l’ipoteca non sia stata cancellata dai registri immobiliari della Conservatoria. Queste registrazioni sono pubbliche e disponibili a chiunque voglia verificare se un immobile sia gravato di un’ipoteca di questo tipo.

Essa sarà sostanzialmente estinta ma formalmente ancora iscritta e quindi l’estinzione del debito la renderà inutilizzabile. Per evitare queste situazioni, è bene capire come cancellare un’ipoteca giudiziale, senza attendere troppo tempo.

Come cancellare un’ipoteca giudiziale: procedura

Vediamo quali sono i passi per capire come cancellare un’ipoteca giudiziale. La cancellazione può avvenire solo su domanda di parte, in seguito al verificarsi di una di queste ipotesi:

  • estinzione dell’obbligazione garantita
  • perimento del bene ipotecato
  • rinuncia espressa in forma scritta del creditore
  • vendita forzata della cosa ipotecata

Nel caso in cui si verifichi una di queste ipotesi, occorrerà essere in possesso di un titolo idoneo alla cancellazione:

  1. atto notarile nelle forme di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, nel quale il creditore dichiara la rinuncia all’ipoteca per estinzione dell’obbligazione garantita o di transazione;
  2. sentenza o provvedimento passato in giudicato, con i quali il giudice ordina la cancellazione dell’ipoteca. Viene autorizzata la cancellazione a seguito di estinzione dell’obbligazione garantita, di transazione, di perimento del bene ipotecato, di rinuncia espressa in forma scritta del creditore e di vendita forzata della cosa ipotecata.

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