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Fattura elettronica tra privati: le regole del Fisco

Fattura elettronica tra privati: le regole del Fisco

Il Fisco ha definito le regole per la fattura elettronica tra privati. Si inizia il 1° luglio con i subappalti. Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo riguarderà tutte le operazioni. I professionisti nel regime dei minimi o che applicano il regime forfetario potranno scegliere se utilizzare da subito il nuovo strumento. In questo caso avranno diritto a delle semplificazioni procedurali.

Fattura elettronica tra privati: come funziona

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La fattura elettronica tra privati potrà essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le fatture elettroniche viaggeranno tramite il Sistema di Interscambio (SdI), già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni. Potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app.

In alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). Il SdI effettuerà dei controlli rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura. In caso di esito positivo, entro 5 giorni sarà recapitata una ricevuta di consegna del file e la fattura si considererà emessa.

Fattura elettronica per gli appalti

Dal 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarderà soltanto le prestazioni rese dagli appaltatori nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche quelle svolte dai subappaltatori e dai subcontraenti nei confronti dell’impresa principale nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con la PA.

Sono invece esclusi i passaggi successivi. Questo significa che se anche i subappaltatori si avvalgono dei beni o dei servizi resi da un altro soggetto, quest’ultimo è libero di emettere le fatture secondo le regole ordinarie. Almeno per il momento visto che, lo ricordiamo, dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti. Nel file della fattura elettronica andranno obbligatoriamente riportati il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”. 

Fattura elettronica tra privati: la Partita Iva

Se la fattura elettronica tra privati è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che, in base alla legge di Bilancio 2018, per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario la fatturazione elettronica non rappresenta un obbligo, ma una facoltà. Il regime dei “minimi” prevede un’aliquota del 5% sul fatturato per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro all’anno. Rientrano in questo regime i professionisti che hanno aperto Partita Iva fino al 2015.

L’agevolazione durerà per 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al trentacinquesimo anno d’età. Chi ha avviato l’attività in epoca successiva ha dovuto optare per il regime “forfettario”, che prevede un’aliquota forfettaria al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro. In questo caso non ci sono limiti temporali. L’unico modo per perdere l’agevolazione è sforare il tetto dei guadagni. Nei primi cinque anni è inoltre prevista una tassazione al 5%.